Art. 17

Banca dati comune delle misure sanitarie a bordo delle navi

In vigore dal 20 giu 2019
Banca dati comune delle misure sanitarie a bordo delle navi 1.   La Commissione mette a disposizione una banca dati comune delle misure sanitarie a bordo delle navi che sia in grado di ricevere e archiviare i dati relativi alle dichiarazioni marittime di sanità ai sensi dell’articolo 37 del regolamento sanitario internazionale 2005 (RSI). I dati di carattere personale relativi a persone malate a bordo della nave non sono archiviati in tale banca dati. Le competenti autorità sanitarie degli Stati membri hanno accesso alla banca dati ai fini della ricezione e dello scambio dei dati. 2.   Gli Stati membri che si avvalgono della banca dati delle misure sanitarie a bordo delle navi informano la Commissione circa la rispettiva autorità nazionale responsabile della gestione degli utenti in relazione a tale banca dati, compresa la registrazione di nuovi utenti come pure la modifica e la chiusura degli account. 3.   La Commissione adotta mediante atti di esecuzione le specifiche tecniche, le norme e le procedure relative alla creazione della banca dati di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
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