Art. 4
Periodo di validità
In vigore dal 20 giu 2019
Periodo di validità
1. Le carte d'identità hanno una validità minima di cinque anni e una validità massima di dieci anni.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere un periodo di validità:
a)
inferiore a cinque anni per le carte d'identità rilasciate ai minori;
b)
in casi eccezionali, inferiore a cinque anni per le carte d'identità rilasciate a persone in circostanze particolari e limitate e il cui periodo di validità è limitato in conformità del diritto dell'Unione e nazionale;
c)
superiore a dieci anni per le carte d'identità rilasciate alle persone di età pari o superiore a 70 anni.
3. Gli Stati membri rilasciano una carta d'identità di validità pari o inferiore a 12 mesi qualora sia temporaneamente fisicamente impossibile rilevare le impronte digitali di uno qualsiasi delle dita del richiedente.
Storico versioni
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