Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 20 giu 2019
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica:
a)
alle carte d'identità rilasciate dagli Stati membri ai loro cittadini ai sensi dell', paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE;
Il presente regolamento non si applica ai documenti di identificazione rilasciati a titolo provvisorio aventi un periodo di validità inferiore a sei mesi.
b)
agli attestati d'iscrizione rilasciati ai sensi dell' della direttiva 2004/38/CE ai cittadini dell'Unione per soggiorni di durata superiore a tre mesi in uno Stato membro ospitante e ai documenti che attestano il soggiorno permanente rilasciati su richiesta ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2004/38/CE ai cittadini dell'Unione;
c)
alle carte di soggiorno rilasciate ai sensi dell' della direttiva 2004/38/CE ai familiari di cittadini dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e alle carte di soggiorno permanente rilasciate ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 2004/38/CE ai familiari di cittadini dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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