Art. 10

Acquisizione degli identificatori biometrici

In vigore dal 20 giu 2019
Acquisizione degli identificatori biometrici 1.   Gli identificatori biometrici sono acquisiti unicamente da personale qualificato e debitamente designato dalle autorità competenti per il rilascio delle carte d'identità o delle carte di soggiorno, al fine di essere inseriti nel supporto di memorizzazione altamente protetto di cui all', paragrafo 5, per le carte d'identità e all', paragrafo 1, per le carte di soggiorno. In deroga alla prima frase, il rilevamento delle impronte digitali è effettuato esclusivamente da personale qualificato e debitamente autorizzato di tali autorità, salvo nel caso di domande presentate alle autorità diplomatiche e consolari dello Stato membro. Al fine di garantire la coerenza degli identificatori biometrici con l'identità del richiedente, il richiedente si presenta di persona almeno una volta durante la procedura di rilascio per ciascuna domanda. 2.   Gli Stati membri garantiscono che siano predisposte procedure adeguate ed efficaci per l'acquisizione degli identificatori biometrici e che tali procedure siano conformi ai diritti e ai principi sanciti nella Carta, nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. In caso di difficoltà nell'acquisizione degli identificatori biometrici, gli Stati membri assicurano che siano predisposte procedure appropriate per rispettare la dignità della persona interessata. 3.   Fatta salva la necessità di trattamento ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale, gli identificatori biometrici memorizzati ai fini della personalizzazione delle carte d'identità o dei titoli di soggiorno sono conservati in modo altamente sicuro e solo fino alla data di ritiro del documento e, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla data di rilascio. Trascorso tale periodo, tali identificatori biometrici sono immediatamente cancellati o distrutti.
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