Art. 11

Protezione dei dati personali e responsabilità

In vigore dal 20 giu 2019
Protezione dei dati personali e responsabilità 1.   Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini del presente regolamento. 2.   Ai fini del presente regolamento, le autorità responsabili del rilascio delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno sono considerate responsabili del trattamento di cui all', paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679 e sono responsabili del trattamento dei dati personali. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di controllo possano esercitare pienamente i propri compiti di cui al regolamento (UE) 2016/679, compreso l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie, nonché ai locali e alle attrezzature di trattamento dei dati delle autorità competenti. 4.   La cooperazione con i fornitori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell'Unione o nazionale in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali. 5.   Le informazioni predisposte per la lettura ottica sono inserite in una carta d'identità o in un titolo di soggiorno esclusivamente in conformità del presente regolamento e del diritto nazionale dello Stato membro di rilascio. 6.   I dati biometrici conservati nel supporto di memorizzazione delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno possono essere usati esclusivamente in conformità del diritto dell'Unione e nazionale, dal personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali e delle agenzie dell'Unione competenti, allo scopo di verificare: a) l'autenticità della carta d'identità o del titolo di soggiorno; b) l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili laddove la legge esiga la presentazione della carta d'identità o del titolo di soggiorno. 7.   Gli Stati membri tengono un elenco delle autorità competenti che hanno accesso ai dati biometrici memorizzati nel supporto di memorizzazione di cui all', paragrafo 5, del presente regolamento e lo comunicano annualmente alla Commissione. La Commissione pubblica on line una raccolta degli elenchi nazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1157:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo