Art. 13
Rendiconto e valutazione
In vigore dal 20 giu 2019
Rendiconto e valutazione
1. Rispettivamente due anni e undici anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, la Commissione riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo in merito alla sua attuazione, in particolare sulla protezione dei diritti fondamentali e dei dati personali.
2. Sei anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni sei anni, la Commissione effettua una valutazione del medesimo e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni. La relazione verte in particolare:
a)
sull'impatto del presente regolamento sui diritti fondamentali;
b)
sulla mobilità dei cittadini dell'Unione;
c)
sull'efficacia della verifica biometrica nel garantire la sicurezza dei documenti di viaggio;
d)
su un eventuale utilizzo delle carte di soggiorno come documenti di viaggio;
e)
su un'eventuale ulteriore armonizzazione visiva delle carte d'identità;
f)
sulla necessità di introdurre caratteristiche di sicurezza comuni dei documenti di identificazione utilizzati in via provvisoria ai fini di un loro migliore riconoscimento.
3. Gli Stati membri e le pertinenti agenzie dell'Unione trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione di tali relazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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