Art. 14

Prescrizioni tecniche aggiuntive

In vigore dal 20 giu 2019
Prescrizioni tecniche aggiuntive 1.   Per garantire, se del caso, che le carte d'identità e i titoli di soggiorno di cui all', lettere a) e c), siano conformi alle future norme minime di sicurezza, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, prescrizioni tecniche aggiuntive riguardanti: a) ulteriori caratteristiche e requisiti di sicurezza, comprese le norme atte a rafforzare la protezione contro la contraffazione e la falsificazione; b) le prescrizioni tecniche per il supporto di memorizzazione degli elementi biometrici di cui all', paragrafo 5, e la relativa sicurezza, comprese la prevenzione dell'accesso non autorizzato e la facilitazione della convalida; c) i requisiti qualitativi e le norme tecniche comuni relativi all'immagine del volto e alle impronte digitali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 2.   Secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, può essere deciso che le prescrizioni di cui al presente articolo siano segrete e non siano pubblicabili. In tal caso esse sono comunicate solo agli organismi designati dagli Stati membri come responsabili della stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione. 3.   Ciascuno Stato membro designa un organismo responsabile della stampa delle carte d'identità e un organismo responsabile della stampa delle carte di soggiorno dei familiari di cittadini dell'Unione e comunica i nomi di tali organismi alla Commissione e agli altri Stati membri. Gli Stati membri hanno la facoltà di cambiare tali organismi designati e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri. Gli Stati membri possono anche decidere di designare un unico organismo responsabile della stampa sia delle carte d'identità che delle carte di soggiorno dei familiari di cittadini dell'Unione e comunicano il nome di tale organismo alla Commissione e agli altri Stati membri. Due o più Stati membri possono anche decidere di designare un unico organismo a tal fine e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.
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