Art. 3
Norme di sicurezza/formato/prescrizioni tecniche
In vigore dal 20 giu 2019
Norme di sicurezza/formato/prescrizioni tecniche
1. Le carte d'identità rilasciate dagli Stati membri sono prodotte nel formato ID-1 e contengono una zona a lettura ottica (machine-readable zone – MRZ). Tali carte d'identità si basano sulle prescrizioni e sulle norme minime di sicurezza stabilite nel documento ICAO 9303 e sono conformi alle prescrizioni di cui alle lettere c), d), f) e g) dell'allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1954.
2. I dati contenuti nelle carte d'identità devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla parte 5 del documento ICAO 9303.
In deroga al primo comma, il numero del documento può essere inserito nella zona I e la designazione del genere di una persona è facoltativa.
3. Il documento reca la denominazione «carta d'identità» o un'altra denominazione nazionale consolidata nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e le parole «carta d'identità» in almeno un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione.
4. La carta d'identità reca, sul recto, il codice a due lettere dello Stato membro di rilascio, stampato in negativo in un rettangolo blu e circondato da dodici stelle gialle.
5. Le carte d'identità hanno un supporto di memorizzazione altamente protetto che contiene un'immagine del volto del titolare e due impronte digitali in formato interoperativo digitale. Per il rilevamento degli identificatori biometrici, gli Stati membri applicano le prescrizioni tecniche stabilite dalla decisione di esecuzione C(2018) 7767 della Commissione (13).
6. Il supporto di memorizzazione è dotato di capacità sufficiente e della capacità di garantire l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati. I dati conservati sono accessibili senza contatto e sono protetti secondo quanto previsto dalla decisione di esecuzione C(2018)7767. Gli Stati membri si scambiano le informazioni necessarie per autenticare il supporto di memorizzazione e per accedere ai dati biometrici di cui al paragrafo 5 e verificarli.
7. I minori di età inferiore a dodici anni possono essere esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali.
I minori di età inferiore a sei anni sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali.
Le persone per cui il rilevamento delle impronte digitali è fisicamente impossibile sono esentate dall'obbligo di tale rilevamento.
8. Ove necessario e proporzionato allo scopo da conseguire, gli Stati membri possono inserire i dettagli e le osservazioni per uso nazionale che siano necessari a norma del diritto nazionale. L'efficacia delle norme minime di sicurezza e la compatibilità transfrontaliera delle carte d'identità non ne devono risultare ridotte.
9. Se gli Stati membri incorporano nella carta d'identità un'interfaccia duale o un supporto di memorizzazione separato, il supporto di memorizzazione aggiuntivo deve essere conforme alle norme ISO applicabili e non deve interferire con il supporto di memorizzazione di cui al paragrafo 5.
10. Se gli Stati membri conservano nelle carte d'identità dati per servizi telematici come l'amministrazione in linea e il commercio elettronico, tali dati nazionali sono fisicamente o logicamente separati dai dati biometrici di cui al paragrafo 5.
11. Se gli Stati membri inseriscono nelle carte d'identità elementi di sicurezza aggiuntivi, non ne devono risultare ridotte la compatibilità transfrontaliera di tali carte d'identità né l'efficacia delle norme minime di sicurezza.
Storico versioni
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