Art. 5
Eliminazione graduale
In vigore dal 20 giu 2019
Eliminazione graduale
1. Le carte d'identità non conformi ai requisiti di cui all' cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2031, se quest'ultima data è anteriore.
2. In deroga al paragrafo 1:
a)
le carte d'identità che non soddisfano le norme minime di sicurezza di cui alla parte 2 del documento ICAO 9303 o che non comprendono una MRZ funzionale, quale definita al paragrafo 3, cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2026, se quest'ultima data è anteriore;
b)
le carte d'identità di persone di età pari o superiore a 70 anni al 2 agosto 2021 che soddisfano le norme minime di sicurezza di cui alla parte 2 del documento ICAO 9303 e che hanno una MRZ funzionale, quale definita al paragrafo 3, cessano di essere valide alla loro scadenza.
3. Ai fini del paragrafo 2, per MRZ funzionale si intende:
a)
una zona a lettura ottica conforme alla parte 3 del documento ICAO 9303; o
b)
qualsiasi altra zona a lettura ottica per la quale lo Stato membro emittente notifica le regole necessarie per la lettura e la visualizzazione delle informazioni ivi contenute, a meno che uno Stato membro non notifichi alla Commissione, entro il 2 agosto 2021, di non essere in grado di leggere e visualizzare tali informazioni.
Alla ricezione della notifica di cui al primo comma, lettera b), la Commissione ne informa lo Stato membro interessato e il Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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