Art. 6
Informazioni minime
In vigore dal 20 giu 2019
Informazioni minime
Sui titoli di soggiorno rilasciati dagli Stati membri ai cittadini dell'Unione figurano come minimo i seguenti elementi:
a)
la denominazione del documento nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in almeno un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione;
b)
il chiaro riferimento al fatto che il documento è rilasciato a un cittadino dell'Unione in conformità della direttiva 2004/38/CE;
c)
il numero del documento;
d)
il nome (cognome e nome/nomi) del titolare;
e)
la data di nascita del titolare;
f)
le informazioni che devono figurare sugli attestati di iscrizione e sui documenti che attestano il soggiorno permanente, rilasciati rispettivamente a norma degli della direttiva 2004/38/CE;
g)
l'autorità di rilascio;
h)
sul recto, il codice a due lettere dello Stato membro che rilascia il documento, stampato in negativo in un rettangolo blu e circondato da dodici stelle gialle.
Se uno Stato membro decide di rilevare le impronte digitali, si applica di conseguenza l', paragrafo 7.
Le persone per le quali il rilevamento delle impronte digitali è fisicamente impossibile sono esonerate dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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