Art. 19
Comunicazione
In vigore dal 20 giu 2019
Comunicazione
1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione entro il 2 febbraio 2022 e successivamente su base annuale, informazioni circa:
a)
i numeri, rispettivamente, di transazioni sospette, sparizioni e furti significativi segnalati;
b)
il numero di domande di licenza ricevute in base al regime di licenze che hanno mantenuto o istituito a norma dell’, paragrafo 3, nonché il numero di licenze rilasciate e i motivi più comuni per il rifiuto del rilascio di licenze;
c)
le azioni di sensibilizzazione di cui all’, paragrafo 2;
d)
le ispezioni effettuate a norma dell’, includendo il numero di ispezioni svolte e di operatori economici coinvolti.
2. Nel trasmettere alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), gli Stati membri distinguono tra segnalazioni, azioni e ispezioni che si riferiscono ad attività online e che si riferiscono ad attività offline.
Storico versioni
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