Art. 20

Programma di monitoraggio

In vigore dal 20 giu 2019
Programma di monitoraggio 1.   Entro il 1o agosto 2020 la Commissione definisce un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento. 2.   Il programma di monitoraggio definisce i mezzi da utilizzare per raccogliere i dati e le altre evidenze necessarie, nonché la periodicità di tali acquisizioni. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare nella raccolta e nell’analisi di tali dati e delle altre evidenze. 3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati e le altre evidenze necessarie per il monitoraggio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1148:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo