Art. 20
Programma di monitoraggio
In vigore dal 20 giu 2019
Programma di monitoraggio
1. Entro il 1o agosto 2020 la Commissione definisce un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento.
2. Il programma di monitoraggio definisce i mezzi da utilizzare per raccogliere i dati e le altre evidenze necessarie, nonché la periodicità di tali acquisizioni. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare nella raccolta e nell’analisi di tali dati e delle altre evidenze.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati e le altre evidenze necessarie per il monitoraggio.
Storico versioni
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