Art. 20 · Programma di monitoraggio

Art. 20

Programma di monitoraggio

In vigore dal 20 giu 2019
Programma di monitoraggio 1.   Entro il 1o agosto 2020 la Commissione definisce un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento. 2.   Il programma di monitoraggio definisce i mezzi da utilizzare per raccogliere i dati e le altre evidenze necessarie, nonché la periodicità di tali acquisizioni. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare nella raccolta e nell’analisi di tali dati e delle altre evidenze. 3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati e le altre evidenze necessarie per il monitoraggio.
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