Art. 4
Indagine
In vigore dal 19 giu 2019
Indagine
1. Qualora siano stati superati i limiti massimi di residui per le sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi, fissati sulla base del regolamento (CE) n. 470/2009 e del regolamento (CE) n. 1831/2003, o i tenori massimi per i residui delle sostanze farmacologicamente attive derivanti dal carry-over inevitabile di tali sostanze nei mangimi non bersaglio, fissati sulla base del regolamento (CEE) n. 315/93, e sia in tal modo determinata la non conformità, l’autorità competente:
a)
procede a tutte le misure o indagini necessarie, ritenute adeguate in relazione al rilevamento effettuato. Ciò può comportare indagini presso l’azienda di origine o di provenienza degli animali, compresi i controlli su animali o partite di animali presso le aziende di origine o il luogo di provenienza, al fine di determinare la portata e l’origine della non conformità nonché la portata delle responsabilità dell’operatore;
b)
chiede al detentore degli animali o al veterinario responsabile di fornire i registri delle prescrizioni e dei trattamenti e ogni documento atto a motivare la natura del trattamento.
2. Qualora i residui siano identificati in concentrazioni inferiori ai limiti massimi di residui per le sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi, ma la presenza di tali residui sia incompatibile con le informazioni sulla filiera alimentare, generando in tal modo un sospetto di non conformità o di trattamento illecito, l’autorità competente prende ogni misura di accertamento ritenuta adeguata ai fini delle indagini sulla fonte di tali residui o sulla carenza di informazioni sulla filiera alimentare.
3. Qualora si sospetti che i residui siano a livelli superiori ai limiti massimi di residui o ai tenori massimi per le sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi, stabiliti dalla normativa dell’Unione, l’autorità competente prende ogni misura di indagine ritenuta utile.
4. In caso di trattamento illecito, presunto o accertato, o nel caso in cui si accerti che persone o operatori non autorizzati sono in possesso di sostanze rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 96/22/CE oppure di sostanze o prodotti vietati o non autorizzati, l’autorità competente:
a)
dispone immediatamente il blocco ufficiale degli animali e dei prodotti interessati dall’indagine;
b)
durante il blocco ufficiale l’autorità competente:
—
dispone che gli animali interessati dall’indagine non siano spostati senza previa autorizzazione dell’autorità competente per l’intera durata dell’indagine;
—
dispone che le carcasse, le carni, le frattaglie, i sottoprodotti, il latte, le uova e il miele di tali animali non lascino l’azienda o lo stabilimento di origine e non siano ceduti a terzi senza la previa autorizzazione dell’autorità competente;
—
dispone che, ove pertinente, i mangimi, l’acqua o gli altri prodotti interessati siano tenuti separati e non vengano spostati dall’azienda o dallo stabilimento di origine;
—
garantisce che gli animali interessati dall’indagine rechino un marchio ufficiale o altri mezzi di identificazione o, nel caso del pollame, dei pesci e delle api, che siano tenuti in uno spazio o un’arnia contrassegnati da un marchio;
—
prende le misure precauzionali appropriate in funzione della natura della sostanza o delle sostanze identificate;
c)
chiede al detentore degli animali e al veterinario responsabile di fornire ogni documento atto a motivare la natura del trattamento;
d)
effettua ogni altro controllo ufficiale sugli animali o sulle partite di animali presso l’azienda di origine o il luogo di provenienza degli animali, che risulti necessario per accertare tale uso;
e)
effettua ogni altro controllo ufficiale necessario ad accertare l’acquisizione e la presenza di sostanze non autorizzate o vietate;
f)
effettua ogni altro controllo ufficiale ritenuto necessario per chiarire l’origine delle sostanze o dei prodotti vietati o non autorizzati o degli animali trattati.
5. I controlli ufficiali di cui al presente articolo possono comprendere anche controlli presso fabbricanti, distributori, trasportatori, siti di produzione di sostanze farmacologicamente attive e medicinali veterinari, farmacie, tutti i soggetti connessi alla catena di fornitura e presso qualsiasi altro sito interessato dall’indagine.
6. I controlli ufficiali di cui al presente articolo possono comprendere anche il prelievo ufficiale di campioni, ad esempio di acqua, mangimi, carni, frattaglie, sangue, sottoprodotti di origine animale, peli, urine, feci e altre matrici animali. L’autorità competente preleva il numero di campioni che ritiene necessario ai fini delle indagini sulla non conformità o sul trattamento illecito di cui sia sospettata o accertata l’esistenza. Nel caso di animali di acquacoltura, possono essere richiesti campioni delle acque in cui sono allevati o catturati e, nel caso delle api mellifere, possono essere richiesti campioni provenienti dalle arnie.
Storico versioni
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