Art. 3

Misure da prendere al macello in caso di non conformità o di sospetta non conformità

In vigore dal 19 giu 2019
Misure da prendere al macello in caso di non conformità o di sospetta non conformità 1.   Se il veterinario ufficiale che effettua controlli ufficiali in un macello, o l’assistente ufficiale che esegue alcuni compiti nell’ambito di tali controlli, sospetta o dispone di elementi indicanti che gli animali sono stati sottoposti a trattamenti illeciti, il veterinario ufficiale provvede affinché siano prese le seguenti misure: a) disporre che l’operatore tenga gli animali interessati separati da altre partite di animali presenti o in arrivo nel macello alle condizioni stabilite dall’autorità competente; b) fare in modo che gli animali siano macellati separatamente dalle altre partite di animali presenti nel macello; c) disporre che l’operatore separi le carcasse, le carni, le frattaglie e i sottoprodotti degli animali interessati al fine di identificarli immediatamente e tenerli separati dagli altri prodotti di origine animale; disporre inoltre che tali prodotti non siano spostati, trasformati o smaltiti senza la previa autorizzazione dell’autorità competente; d) disporre che siano prelevati i campioni necessari per rilevare la presenza di sostanze vietate o non autorizzate o di sostanze autorizzate in caso di uso sospetto o accertato a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa. 2.   Se il trattamento illecito è accertato, l’autorità competente ordina all’operatore di smaltire le carcasse, le carni, le frattaglie e i sottoprodotti, secondo quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), senza indennizzo né compensazione. 3.   Se il veterinario ufficiale che effettua controlli ufficiali in un macello, o l’assistente ufficiale che esegue alcuni compiti nell’ambito di tali controlli, sospetta che gli animali presenti nel macello siano stati trattati con un medicinale veterinario autorizzato, ma che il tempo di attesa di cui alla direttiva 2001/82/CE non sia stato rispettato, il veterinario ufficiale dispone che gli animali interessati siano separati da altre partite di animali presenti o in arrivo nel macello, alle condizioni stabilite dall’autorità competente. Il veterinario ufficiale provvede inoltre: — a rinviare la macellazione a spese dell’operatore fino a quando il tempo di attesa non sia stato rispettato, oppure — a ordinare la macellazione separata degli animali e, in attesa dell’esito di un’indagine, a disporre che le carcasse, le carni, le frattaglie e i sottoprodotti degli animali interessati siano immediatamente identificati e tenuti separati dagli altri prodotti di origine animale. La macellazione può essere rinviata solo temporaneamente, solo a condizione che il veterinario ufficiale abbia verificato che la normativa dell’Unione sul benessere degli animali sia rispettata e che gli animali interessati possano essere tenuti separati dagli altri animali. 4.   Nel caso in cui la macellazione sia rinviata a norma del paragrafo 3, il tempo di attesa non può in alcun caso essere inferiore: — al tempo di attesa stabilito nel riassunto delle caratteristiche del prodotto contenuto nell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali veterinari; — al tempo di attesa stabilito a norma del regolamento che autorizza l’uso di una determinata sostanza farmacologicamente attiva come additivo per mangimi in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003; — al tempo di attesa prescritto dal veterinario per gli usi di cui all’ della direttiva 2001/82/CE o, se per tali usi non è previsto alcun tempo di attesa, al tempo di attesa minimo di cui all’ della direttiva 2001/82/CE. A seguito del rinvio della macellazione, l’autorità competente può prelevare campioni a spese dell’operatore per verificare la conformità ai limiti massimi di residui una volta che gli animali siano stati macellati dopo la scadenza del tempo di attesa. 5.   Se il veterinario ufficiale che effettua controlli ufficiali in un macello, o l’assistente ufficiale che esegue alcuni compiti nell’ambito di tali controlli, dispone di elementi indicanti che gli animali presenti nel macello sono stati trattati con un medicinale veterinario autorizzato, ma che il tempo di attesa di cui alla direttiva 2001/82/CE non è stato rispettato, il veterinario ufficiale dispone che gli animali interessati siano separati da altre partite di animali presenti o in arrivo nel macello, alle condizioni stabilite dall’autorità competente. Il veterinario ufficiale provvede inoltre: — a rinviare la macellazione a spese dell’operatore alle condizioni di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 4, fino a quando il tempo di attesa non sia stato rispettato, oppure — a ordinare che l’operatore abbatta gli animali separatamente. In tal caso il veterinario ufficiale li dichiara non idonei al consumo umano e prende nel contempo tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare la salute pubblica e animale. 6.   Se l’operatore non prende tutte le misure necessarie per conformarsi agli ordini del veterinario ufficiale o dell’autorità competente a norma dell’, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del presente regolamento, il veterinario ufficiale o l’autorità competente prendono misure aventi lo stesso effetto a spese dell’operatore.
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