Art. 2
Definizioni
In vigore dal 19 giu 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) 2017/625, alla direttiva 2001/82/CE e al regolamento (CE) n. 470/2009. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a)
«sostanza farmacologicamente attiva»: ogni sostanza o miscela di sostanze destinata a essere usata nella fabbricazione di un medicinale veterinario e che diventa, se impiegata nella sua produzione, un principio attivo di detto medicinale;
b)
«sostanze non autorizzate»: sostanze farmacologicamente attive che non figurano nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 o sostanze non autorizzate come additivi per mangimi a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003, ad eccezione delle sostanze essenziali per il trattamento degli equidi e delle sostanze recanti un maggior beneficio clinico rispetto ad altre opzioni di trattamento disponibili per gli equidi, di cui al regolamento (CE) n. 1950/2006;
c)
«trattamento illecito»: l’uso in animali destinati alla produzione di alimenti, di:
—
sostanze o prodotti vietati o non autorizzati, oppure
—
sostanze o medicinali veterinari autorizzati dalla normativa dell’Unione per scopi o a condizioni diversi da quelli previsti da detta normativa o, se del caso, dalla normativa nazionale.
Ai fini del presente regolamento per le sostanze o i medicinali veterinari autorizzati conformemente alla normativa dell’Unione, la non conformità con il tempo di attesa o la presenza di residui di sostanze farmacologicamente attive superiori al limite massimo di residui o al tenore massimo non è considerata un trattamento illecito, purché siano rispettate tutte le altre condizioni di uso della sostanza o del medicinale veterinario stabilite nella normativa nazionale o dell’Unione;
d)
«residui di sostanze farmacologicamente attive superiori al limite massimo di residui»: la presenza di residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei prodotti di origine animale in una concentrazione superiore ai limiti massimi di residui stabiliti dalla normativa dell’Unione;
e)
«residui di sostanze farmacologicamente attive superiori al tenore massimo»: la presenza di residui di sostanze farmacologicamente attive nei prodotti di origine animale in seguito al carry-over inevitabile di tali sostanze nei mangimi non bersaglio, in una concentrazione superiore ai tenori massimi fissati dalla normativa dell’Unione;
f)
«partita di animali»: un gruppo di animali della stessa specie e della stessa fascia di età, allevati nella stessa azienda e nello stesso periodo in condizioni uniformi di allevamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:2090:oj#art-2