Definizione data dalla norma indicata.
sostanze farmacologicamente attive che non figurano nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 o sostanze non autorizzate come additivi per mangimi a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003, ad eccezione delle sostanze essenziali per il trattamento degli equidi e delle sostanze recanti un maggior beneficio clinico rispetto ad altre opzioni di trattamento disponibili per gli equidi, di cui al regolamento (CE) n. 1950/2006
Fonte: reg-2019-06-19-2090 — art. 2 →