Definizione data dalla norma indicata.
l’uso in animali destinati alla produzione di alimenti, di: — sostanze o prodotti vietati o non autorizzati, oppure — sostanze o medicinali veterinari autorizzati dalla normativa dell’Unione per scopi o a condizioni diversi da quelli previsti da detta normativa o, se del caso, dalla normativa nazionale. Ai fini del presente regolamento per le sostanze o i medicinali veterinari autorizzati conformemente alla normativa dell’Unione, la non conformità con il tempo di attesa o la presenza di residui di sostanze farmacologicamente attive superiori al limite massimo di residui o al tenore massimo non
Fonte: reg-2019-06-19-2090 — art. 2 →