Art. 5

Seguito da dare ai casi di residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi, superiori ai limiti massimi di residui o ai tenori massimi applicabili

In vigore dal 19 giu 2019
Seguito da dare ai casi di residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi, superiori ai limiti massimi di residui o ai tenori massimi applicabili 1.   Qualora siano stati superati i limiti massimi di residui per le sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi, fissati sulla base del regolamento (CE) n. 470/2009 e del regolamento (CE) n. 1831/2003, o i tenori massimi per i residui delle sostanze farmacologicamente attive derivanti dal carry-over inevitabile di tali sostanze nei mangimi non bersaglio, fissati sulla base del regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, l’autorità competente: — dichiara le carcasse e i prodotti interessati dalla non conformità non idonei al consumo umano e ordina all’operatore di smaltire tutti i prodotti come materiali di categoria 2, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1069/2009; — prende ogni altra misura necessaria per tutelare la salute pubblica, che può includere il divieto che gli animali lascino l’azienda in questione o che i prodotti lascino l’azienda o lo stabilimento in questione per un periodo determinato; — dispone che l’operatore prenda misure adeguate per affrontare le cause della non conformità; — effettua controlli ufficiali supplementari per verificare che le misure prese dall’operatore per affrontare la causa della non conformità siano efficaci. Ciò può comportare il prelievo del numero di campioni di follow-up ritenuto necessario in relazione agli animali o ai prodotti della stessa azienda o dello stesso stabilimento. 2.   In caso di reiterata non conformità dello stesso operatore, l’autorità competente effettua regolarmente controlli ufficiali supplementari, compresi il prelievo di campioni e l’analisi, sugli animali e sui prodotti dell’operatore interessato per un periodo di almeno sei mesi dalla data in cui è stata accertata la seconda non conformità. L’autorità competente ordina inoltre all’operatore di garantire che gli animali interessati e le carcasse, le carni, le frattaglie, i sottoprodotti, il latte, le uova e il miele di tali animali siano tenuti separati dagli altri animali, non lascino l’azienda o lo stabilimento di origine e non siano ceduti a terzi senza la previa autorizzazione dell’autorità competente. 3.   Se l’operatore non prende tutte le misure necessarie per conformarsi agli ordini dell’autorità competente in conformità al presente articolo, l’autorità competente prende misure aventi lo stesso effetto a spese dell’operatore.
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