Art. 6

Seguito da dare ai casi di trattamento illecito e di possesso di sostanze o prodotti vietati o non autorizzati

In vigore dal 19 giu 2019
Seguito da dare ai casi di trattamento illecito e di possesso di sostanze o prodotti vietati o non autorizzati 1.   Qualora si accerti che persone non autorizzate sono in possesso di sostanze rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 96/22/CE oppure di sostanze o prodotti vietati o non autorizzati, generando in tal modo un sospetto di trattamento illecito, tali sostanze o prodotti sono sottoposti a blocco ufficiale fino a quando l’autorità competente abbia preso le misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, fatte salve la successiva distruzione dei prodotti e le eventuali sanzioni nei confronti dei trasgressori. 2.   In caso di trattamento illecito accertato, o nel caso in cui si accerti che persone o operatori non autorizzati sono in possesso di sostanze rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 96/22/CE oppure di sostanze o prodotti vietati o non autorizzati, l’autorità competente: — dispone o conferma il blocco ufficiale di cui all’, paragrafo 4, lettera b), per gli animali e le carcasse, le carni, le frattaglie e i sottoprodotti degli animali interessati dal trattamento illecito così come per il latte, le uova e il miele di tali animali; — preleva campioni da tutte le pertinenti partite di animali dell’azienda; — ordina all’operatore di abbattere l’animale o gli animali per i quali è stato accertato un trattamento illecito e di smaltirli secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1069/2009; — dichiara tutte le carcasse o tutti i prodotti interessati dal trattamento illecito non idonei al consumo umano e ordina all’operatore di smaltirli secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1069/2009. 3.   Ai fini del paragrafo 2: — tutti gli animali appartenenti a una partita o a partite in cui è confermato che uno o più animali sono stati sottoposti a un trattamento illecito con sostanze vietate o non autorizzate sono considerati anch’essi sottoposti a un trattamento illecito, a meno che l’autorità competente, su richiesta e a spese dell’operatore, accetti di effettuare controlli ufficiali supplementari su tutti gli animali della partita o delle partite pertinenti, al fine di accertare che non ha avuto luogo nessun trattamento illecito in relazione a tali animali; — tutti gli animali appartenenti a una partita o a partite in cui è confermato che uno o più animali sono stati sottoposti a un trattamento illecito dovuto all’uso, in animali destinati alla produzione di alimenti, di sostanze o medicinali veterinari autorizzati dalla normativa dell’Unione per scopi o a condizioni diversi da quelli previsti da detta normativa o, se del caso, dalla normativa nazionale sono considerati anch’essi sottoposti a un trattamento illecito, a meno che l’autorità competente, su richiesta e a spese dell’operatore, accetti di effettuare controlli ufficiali supplementari sugli animali della partita o delle partite pertinenti, di cui si sospetta che siano stati sottoposti a trattamenti illeciti, al fine di accertare che non ha avuto luogo nessun trattamento illecito in relazione a tali animali. 4.   In caso di trattamento illecito accertato nell’ambito dell’acquacoltura, sono prelevati campioni da tutti gli stagni, i recinti e le gabbie pertinenti. Nel caso in cui sia accertato il trattamento illecito nell’ambito dell’acquacoltura, se il campione prelevato da uno specifico stagno o recinto o da una specifica gabbia non è conforme, si considerano sottoposti a trattamento illecito tutti gli animali presenti in tale stagno, recinto o gabbia. 5.   L’autorità competente effettua regolarmente controlli ufficiali supplementari per un periodo di almeno 12 mesi dalla data in cui la non conformità è stata accertata nell’azienda o nelle aziende sotto la responsabilità dello stesso operatore, così come sugli animali e sulle merci appartenenti all’azienda o alle aziende in questione. 6.   Le aziende o gli stabilimenti che riforniscono l’azienda interessata dalla non conformità, nonché tutte le aziende rientranti nella stessa catena di fornitura di animali e di mangimi dell’azienda di origine o di provenienza, possono essere sottoposti a controlli ufficiali per determinare l’origine della sostanza considerata: — durante il trasporto, la distribuzione e la vendita o l’acquisizione di sostanze farmacologicamente attive; — in ogni fase della catena di produzione e di distribuzione dei mangimi; — durante il processo di allevamento degli animali e di trasformazione dei prodotti di origine animale. 7.   Se l’operatore non prende tutte le misure necessarie per conformarsi agli ordini dell’autorità competente in conformità al presente articolo, l’autorità competente prende misure aventi lo stesso effetto a spese dell’operatore.
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