Art. 8
Misure in materia di registrazione, autorizzazione e riconoscimenti ufficiali
In vigore dal 19 giu 2019
Misure in materia di registrazione, autorizzazione e riconoscimenti ufficiali
Qualora il possesso, l’uso o la fabbricazione di sostanze o prodotti non autorizzati sia confermato, il regime in materia di registrazione, autorizzazione o riconoscimento ufficiale di cui lo stabilimento o l’operatore considerato beneficia sono sospese per un periodo stabilito dall’autorità competente.
In caso di recidiva, tale regime è stato revocato dall’autorità competente. In caso di revoca, l’operatore è tenuto a presentare una nuova domanda di registrazione, autorizzazione o riconoscimento ufficiale e a dimostrare la sua conformità alle prescrizioni pertinenti a tale riguardo.
Storico versioni
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