Art. 9

Assistenza amministrativa

In vigore dal 19 giu 2019
Assistenza amministrativa Qualora la non conformità di cui agli sia accertata in relazione ad animali o prodotti di origine animale originari di un altro Stato membro, l’autorità competente che effettua l’indagine trasmette una notifica sulla non conformità accertata a norma degli articoli 105 e 106 del regolamento (UE) 2017/625 e, se del caso, presenta una richiesta di assistenza amministrativa all’autorità competente dello Stato membro di origine in conformità all’articolo 104 di detto regolamento. L’autorità competente dello Stato membro di origine applica gli del presente regolamento all’azienda o allo stabilimento di origine o di provenienza.
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