Art. 6

Posti di controllo frontalieri designati per categorie di prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale, materiale germinale, prodotti compositi e fieno e paglia

In vigore dal 12 giu 2019
Posti di controllo frontalieri designati per categorie di prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale, materiale germinale, prodotti compositi e fieno e paglia 1.   In aggiunta ai requisiti di cui agli , i posti di controllo frontalieri designati per le categorie di merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625: a) dispongono dei locali di ispezione cui all', paragrafo 1, lettera b), dotati di strutture atte a mantenere, se necessario, un ambiente a temperatura controllata; b) se sono stati designati per categorie di merci refrigerate, congelate e a temperatura ambiente, possono immagazzinare simultaneamente tali merci a ciascuna categoria di temperatura appropriata, in attesa dei risultati delle analisi, prove o diagnosi di laboratorio, o in attesa dell'esito dei controlli dell'autorità competente; e c) dispongono di spogliatoi. 2.   Le strutture di cui al paragrafo 1 costituiscono un'unità di lavoro integrata e completa. 3.   Le strutture di cui al paragrafo 1 non sono impiegate per eseguire controlli ufficiali e altre attività ufficiali su partite di merci destinate agli scambi all'interno dell'Unione. Le strutture di cui al paragrafo 1 possono essere impiegate per eseguire controlli ufficiali e altre attività ufficiali su partite di merci destinate all'esportazione dall'Unione o trasferite da uno dei territori elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/625 a un altro territorio elencato nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/625, dopo aver attraversato il territorio di un paese terzo, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) le autorità competenti effettuano una valutazione del rischio dei posti di controllo frontalieri che dimostri come sia possibile evitare la contaminazione incrociata e attuano le misure individuate nella valutazione del rischio per la prevenzione di tale contaminazione incrociata; e b) le autorità competenti garantiscono una separazione temporale tra il trattamento di partite di merci destinate all'esportazione dall'Unione o trasferite da uno dei territori elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/625 a un altro territorio elencato nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/625, dopo aver attraversato il territorio di un paese terzo, e qualsiasi altra partita di merci che entra nell'Unione. Nel periodo risultante dalla separazione temporale le strutture impiegate per il trattamento delle partire di merci sono pulite e disinfettare. 4.   I requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano per l'esecuzione di controlli ufficiali e altre attività ufficiali su liquidi alla rinfusa di origine animale e di origine non animale. 5.   Le rane vive, i pesci vivi e gli invertebrati vivi destinati al consumo umano nonché le uova da cova e le esche da pesca possono essere ispezionati presso i posti di controllo frontalieri designati per le categorie di merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625.
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