Art. 8
Requisiti per i centri d'ispezione
In vigore dal 12 giu 2019
Requisiti per i centri d'ispezione
1. I posti di controllo frontalieri possono comprendere uno o più centri d'ispezione per lo svolgimento, ove necessario, di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali sulle categorie di animali e merci per cui il posto di controllo frontaliero è stato designato.
2. I centri d'ispezione soddisfano i requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri di cui all'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e le norme dettagliate relative ai requisiti minimi del presente regolamento.
I requisiti di cui all'articolo 64, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625 non si applicano ai centri d'ispezione che hanno accesso alla tecnologia e alle attrezzature per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all'articolo 131 di detto regolamento e ad altri sistemi informatici di trattamento delle informazioni disponibili in un'altra struttura del medesimo posto di controllo frontaliero.
3. I centri d'ispezione:
a)
rientrano nella competenza della stessa autorità doganale del posto di controllo frontaliero; e
b)
sono soggetti al controllo dell'autorità competente del posto di controllo frontaliero.
4. Se notificano alla Commissione la designazione di un posto di controllo frontaliero conformemente all'articolo 59 del regolamento (UE) 2017/625, gli Stati membri trasmettono alla Commissione anche tutte le informazioni pertinenti relative ai centri d'ispezione stabiliti all'interno di tale posto di controllo frontaliero.
5. Gli Stati membri elencano ciascun centro d'ispezione insieme al relativo posto di controllo frontaliero designato conformemente all'articolo 59 del regolamento (UE) 2017/625, nel formato di cui all'allegato I. Tali informazioni specificano altresì le categorie di animali e merci che sono controllate nei centri d'ispezione conformemente all'.
6. Gli Stati membri eliminano i centri d'ispezione dall'elenco di cui al paragrafo 5 non appena questi cessano di essere conformi ai paragrafi 2 e 3 e informano la Commissione dell'eliminazione e dei motivi di tale decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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