Art. 4
Attrezzature e documentazione dei posti di controllo frontalieri
In vigore dal 12 giu 2019
Attrezzature e documentazione dei posti di controllo frontalieri
1. I posti di controllo frontalieri hanno accesso:
a)
ad attrezzature per la pesatura di partite il cui utilizzo è pertinente per le categorie di animali e merci per le quali il posto di controllo frontaliero è stato designato;
b)
ad attrezzature per scaricare, aprire ed esaminare le partite;
c)
ad attrezzature per la pulizia e la disinfezione e alle istruzioni per il loro uso o a un sistema documentato di pulizia e disinfezione se le operazioni di pulizia e disinfezione sono fornite da agenti esterni al posto di controllo frontaliero; e
d)
ad attrezzature adeguate per il magazzinaggio temporaneo di campioni a temperatura controllata, in attesa del loro invio al laboratorio, e a contenitori idonei al loro trasporto.
2. I locali di ispezione o le zone di ispezione, ove opportuno per le categorie di animali e merci per le quali il posto di controllo frontaliero è stato designato, sono dotati di:
a)
un tavolo con superficie liscia e lavabile, facile da pulire e da disinfettare;
b)
un termometro per misurare la temperatura di superficie e al centro delle merci;
c)
attrezzature di scongelamento;
d)
attrezzature di campionamento; e
e)
nastro adesivo e sigilli numerati o etichette chiaramente contrassegnate per garantire la tracciabilità.
3. Se necessario per garantire l'integrità dei campioni prelevati nell'ambito dei controlli ufficiali, sono disponibili istruzioni dettagliate sul campionamento per l'analisi e il trasporto di tali campioni al laboratorio ufficiale designato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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