Art. 4

Attrezzature e documentazione dei posti di controllo frontalieri

In vigore dal 12 giu 2019
Attrezzature e documentazione dei posti di controllo frontalieri 1.   I posti di controllo frontalieri hanno accesso: a) ad attrezzature per la pesatura di partite il cui utilizzo è pertinente per le categorie di animali e merci per le quali il posto di controllo frontaliero è stato designato; b) ad attrezzature per scaricare, aprire ed esaminare le partite; c) ad attrezzature per la pulizia e la disinfezione e alle istruzioni per il loro uso o a un sistema documentato di pulizia e disinfezione se le operazioni di pulizia e disinfezione sono fornite da agenti esterni al posto di controllo frontaliero; e d) ad attrezzature adeguate per il magazzinaggio temporaneo di campioni a temperatura controllata, in attesa del loro invio al laboratorio, e a contenitori idonei al loro trasporto. 2.   I locali di ispezione o le zone di ispezione, ove opportuno per le categorie di animali e merci per le quali il posto di controllo frontaliero è stato designato, sono dotati di: a) un tavolo con superficie liscia e lavabile, facile da pulire e da disinfettare; b) un termometro per misurare la temperatura di superficie e al centro delle merci; c) attrezzature di scongelamento; d) attrezzature di campionamento; e e) nastro adesivo e sigilli numerati o etichette chiaramente contrassegnate per garantire la tracciabilità. 3.   Se necessario per garantire l'integrità dei campioni prelevati nell'ambito dei controlli ufficiali, sono disponibili istruzioni dettagliate sul campionamento per l'analisi e il trasporto di tali campioni al laboratorio ufficiale designato.
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