Art. 2
Definizioni
In vigore dal 12 giu 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1. «merci imballate»: le merci collocate in qualsiasi tipo di imballaggio che le racchiude completamente per evitare fuoriuscite e la perdita di contenuto;
2. «centro d'ispezione»: una struttura separata istituita presso un posto di controllo frontaliero allo scopo di effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali su animali e merci per cui il posto di controllo frontaliero è designato;
3. «ungulati»: gli ungulati quali definiti all', lettera d), della direttiva 2004/68/CE del Consiglio (7);
4. «equide registrato»: l'equide registrato quale definito all', lettera c), della direttiva 2009/156/CE del Consiglio (8);
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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