Art. 3
Infrastrutture dei posti di controllo frontalieri
In vigore dal 12 giu 2019
Infrastrutture dei posti di controllo frontalieri
1. I posti di controllo frontalieri designati per le categorie di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 dispongono delle seguenti strutture:
a)
zone o locali in cui scaricare gli animali e le merci. Tali zone devono essere coperte da un tetto, salvo nei casi di cui al paragrafo 4;
b)
locali d'ispezione o zone d'ispezione che dispongono di acqua corrente calda e fredda e strutture per il lavaggio e l'asciugatura delle mani;
c)
zone di stabulazione o locali di stabulazione per gli animali e zone di magazzinaggio o locali di magazzinaggio, comprendenti locali il magazzinaggio in celle frigorifere ove ciò sia appropriato per la categoria di merci per la quale il posto di controllo frontaliero è stato designato; e
d)
accesso a servizi igienici dotati di strutture per il lavaggio e l'asciugatura delle mani.
2. I locali di cui al paragrafo 1 sono dotati di pareti, pavimenti e soffitti facili da pulire e da disinfettare, di un sistema di drenaggio adeguato e di luce naturale o artificiale adeguata.
3. Le zone di cui al paragrafo 1 sono facili da pulire e dispongono di un sistema di drenaggio adeguato e di una luce naturale o artificiale adeguata.
4. Il requisito di copertura con tetto per le zone di scarico di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applica nei seguenti casi:
a)
partite non trasportate in container di prodotti della pesca destinati al consumo umano;
b)
partite di sottoprodotti di origine animale costituite da lana, proteine animali trasformate sfuse, letame o guano alla rinfusa; e
c)
partite di merci alla rinfusa di volume elevato di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625.
5. Le strutture di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non sono obbligatorie per l'esecuzione di controlli ufficiali e altre attività ufficiali su liquidi alla rinfusa di origine animale e di origine non animale.
6. Gli Stati membri possono esonerare dai seguenti requisiti i posti di controllo frontalieri che sono stati designati per le categorie di merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625:
a)
disporre di acqua corrente calda e fredda e di strutture per il lavaggio e l'asciugatura delle mani di cui al paragrafo 1, lettera b); e
b)
disporre di locali con soffitti facili da disinfettare, di cui al paragrafo 2.
7. Le strutture di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), non sono condivise con le altre categorie di merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 se utilizzate per prodotti di origine animale e prodotti compositi.
8. Le strutture di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), non sono condivise con alimenti di origine non animale se utilizzate per materiale germinale e sottoprodotti di origine animale.
9. In deroga ai requisiti di cui ai paragrafi 7 e 8, i posti di controllo frontalieri possono condividere le strutture di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), nei seguenti casi:
a)
posti di controllo frontalieri che sono stati designati unicamente per categorie di merci imballate; oppure
b)
posti di controllo frontalieri che sono stati designati per categorie di merci imballate e merci non imballate, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
i)
le autorità competenti effettuano una valutazione del rischio dei posti di controllo frontalieri che dimostri come sia possibile evitare la contaminazione incrociata e attuano le misure individuate nella valutazione del rischio per la prevenzione di tale contaminazione incrociata; e
ii)
le autorità competenti garantiscono una separazione temporale tra il trattamento delle diverse partite di merci non imballate nonché tra il trattamento di partite di merci non imballate e imballate. Nel periodo risultante dalla separazione temporale le strutture di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono pulite e disinfettate.
10. Il paragrafo 9 non si applica alle strutture di cui al paragrafo 1, lettera c), se tali strutture sono utilizzate per il magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale alla rinfusa.
11. Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero possono autorizzare, sotto il loro controllo, l'uso di strutture di magazzinaggio commerciali per le merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, a condizione che tali strutture siano situate in prossimità del posto di controllo frontaliero e siano di competenza della stessa autorità doganale.
Tali strutture di magazzinaggio commerciali possono essere utilizzate per effettuare controlli di identità e controlli fisici su prodotti di origine non animale, a condizione che tali strutture soddisfino i requisiti minimi stabiliti nel presente regolamento.
12. Le merci immagazzinate in strutture di magazzinaggio commerciali a norma del paragrafo 11 sono immagazzinate in condizioni igieniche e opportunamente identificate mediante codici a barre o altri mezzi elettronici o etichettatura. Se possono presentare un rischio sanitario per l'uomo, per gli animali e per le piante o, nel caso di OGM e prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente, le merci sono inoltre trattenute in un locale separato, che si possa chiudere a chiave, o in zone delimitate, separate da tutte le altre merci immagazzinate nella struttura di magazzinaggio commerciale.
13. Se il posto di controllo frontaliero è situato presso una strada, una ferrovia o un porto, il magazzinaggio sul mezzo di trasporto in cui le merci sono state portate al posto di controllo frontaliero può essere autorizzato sotto il controllo delle autorità competenti.
14. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi modifica relativa all'infrastruttura o al funzionamento di un posto di controllo frontaliero, o di un centro d'ispezione all'interno di tale posto, se tali modifiche rendono necessario un aggiornamento delle informazioni fornite alla Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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