Art. 5

Posti di controllo frontalieri designati per categorie di animali

In vigore dal 12 giu 2019
Posti di controllo frontalieri designati per categorie di animali 1.   In aggiunta ai requisiti di cui agli , i posti di controllo frontalieri designati per gli animali di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 sono dotati di: a) spogliatoio con docce; b) zone o locali per lo scarico degli animali di cui all', paragrafo 1, lettera a), che dispongono di spazio, luce e ventilazione adeguati; c) attrezzature per l'alimentazione animale e l'abbeveraggio; d) strutture di magazzinaggio per i mangimi, le lettiere e lo strame e il letame o accordi con un fornitore esterno che fornisca le stesse strutture; e) zone di stabulazione o locali di stabulazione per trattenere separatamente le seguenti categorie di animali per le quali il posto di controllo frontaliero è designato: i) ungulati diversi dagli equidi registrati; ii) equidi registrati; e iii) altri animali diversi dagli ungulati (ma compresi gli ungulati dei giardini zoologici); f) locali di ispezione o zone di ispezione provvisti di attrezzature di contenzione e delle attrezzature necessarie per effettuare esami clinici; e g) una corsia di accesso dedicata o altri dispositivi per risparmiare agli animali qualsiasi attesa inutile prima di raggiungere la zona di scarico. 2.   Le strutture di cui al paragrafo 1, lettere b), c), e), f) e g), sono progettate, costruite, mantenute e utilizzate in modo da evitare agli animali lesioni e sofferenze inutili e garantirne la sicurezza. 3.   Le strutture di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), e) ed f), costituiscono un'unità di lavoro integrata e completa. 4.   Le strutture di cui al paragrafo 1 non sono impiegate per eseguire controlli ufficiali e altre attività ufficiali su partite di animali destinate agli scambi all'interno dell'Unione. Le strutture di cui al paragrafo 1 possono essere impiegate per eseguire controlli ufficiali e altre attività ufficiali su partite di animali destinate all'esportazione dall'Unione o trasferite da uno dei territori elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/625 a un altro territorio elencato nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/625, dopo aver attraversato il territorio di un paese terzo, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) le autorità competenti effettuano una valutazione del rischio dei posti di controllo frontalieri che dimostri come sia possibile evitare la contaminazione incrociata e attuano le misure individuate nella valutazione del rischio per la prevenzione di tale contaminazione incrociata; e b) le autorità competenti garantiscono una separazione temporale tra il trattamento di partite di animali destinate all'esportazione dall'Unione o trasferite da uno dei territori elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/625 a un altro territorio elencato nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/625, dopo aver attraversato il territorio di un paese terzo, e qualsiasi altra partita di animali che entra nell'Unione. Nel periodo risultante dalla separazione temporale le strutture impiegate per il trattamento delle partire di animali sono pulite e disinfettare. 5.   Le strutture di cui al paragrafo 1, lettere b), c), e) ed f), non sono condivise con le categorie di merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.
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