Art. 7

Norme e procedure per l'esercizio degli UAS

In vigore dal 24 mag 2019
Norme e procedure per l'esercizio degli UAS 1.   Le operazioni UAS nella categoria «aperta» sono conformi alle limitazioni operative di cui alla parte A dell'allegato. 2.   Le operazioni UAS nella categoria «specifica» sono conformi alle limitazioni operative stabilite nell'autorizzazione operativa di cui all' o nell'autorizzazione di cui all', o in uno scenario standard definito nell'appendice 1 dell'allegato, come dichiarato dall'operatore UAS. Il presente paragrafo non si applica se l'operatore UAS dispone di un LUC con privilegi adeguati. Le operazioni UAS nella categoria «specifica» sono soggette ai requisiti operativi applicabili di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (5). 3.   Le operazioni UAS nella categoria «certificata» sono soggette ai requisiti operativi applicabili di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e ai regolamenti (UE) n. 965/2012 (6) e (UE) n. 1332/2011 (7) della Commissione.
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