Art. 6
Categoria «certificata» delle operazioni UAS
In vigore dal 24 mag 2019
Categoria «certificata» delle operazioni UAS
1. Le operazioni sono classificate come operazioni UAS nella categoria «certificata» solo se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
a)
l'UAS è certificato a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2019/945; e
b)
l'operazione è effettuata in una delle seguenti condizioni:
i.
è previsto il sorvolo di assembramenti di persone;
ii.
è previsto il trasporto di persone;
iii.
è previsto il trasporto di merci pericolose che può comportare un rischio elevato per terzi in caso di incidente.
2. Le operazioni UAS sono inoltre classificate come operazioni UAS nella categoria «certificata» se l'autorità competente, sulla base della valutazione dei rischi di cui all', ritiene che il rischio dell'operazione non possa essere adeguatamente attenuato senza la certificazione dell'UAS e dell'operatore UAS e, se del caso, senza rilasciare una licenza al pilota remoto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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