Art. 5
Categoria «specifica» delle operazioni UAS
In vigore dal 24 mag 2019
Categoria «specifica» delle operazioni UAS
1. Se uno dei requisiti di cui all' o alla parte A dell'allegato non è soddisfatto, l'operatore UAS è tenuto a ottenere dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'UAS è immatricolato un'autorizzazione operativa a norma dell'.
2. La domanda di autorizzazione operativa presentata all'autorità competente a norma dell' è corredata di una valutazione dei rischi effettuata dall'operatore in conformità all', comprendente le adeguate misure di attenuazione.
3. Conformemente alla parte B, punto UAS.SPEC.040, dell'allegato, l'autorità competente rilascia un'autorizzazione operativa se ritiene che i rischi operativi siano adeguatamente attenuati in conformità all'.
4. L'autorità competente specifica se l'autorizzazione operativa riguarda:
a)
l'approvazione di una singola operazione o di una serie di operazioni per cui sono specificati il tempo e/o il luogo. L'autorizzazione operativa include l'elenco preciso delle misure di attenuazione corrispondenti;
b)
l'approvazione di un LUC, conformemente alla parte C dell'allegato.
5. Qualora l'operatore UAS presenti una dichiarazione all'autorità competente dello Stato membro di immatricolazione, in conformità alla parte B, punto UAS.SPEC.020, dell'allegato, per un'operazione conforme a uno scenario standard, come definito nell'appendice 1 di tale allegato, l'operatore UAS non è tenuto a ottenere un'autorizzazione operativa in conformità ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e si applica la procedura di cui all', paragrafo 5.
6. Non è richiesta un'autorizzazione o una dichiarazione operativa per:
a)
gli operatori UAS che possiedono un LUC con privilegi adeguati in conformità al punto UAS.LUC.060 dell'allegato;
b)
le operazioni effettuate nell'ambito di club e associazioni di aeromodellismo che hanno ottenuto un'autorizzazione in conformità all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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