Art. 8

Norme e procedure relative alla competenza dei piloti remoti

In vigore dal 24 mag 2019
Norme e procedure relative alla competenza dei piloti remoti 1.   I piloti remoti che utilizzano UAS in operazioni nella categoria «aperta» soddisfano i requisiti di competenza cui alla parte A dell'allegato. 2.   I piloti remoti che utilizzano UAS in operazioni nella categoria «specifica» soddisfano i requisiti di competenza stabiliti nell'autorizzazione operativa rilasciata dall'autorità competente o nello scenario standard di cui all'appendice 1 dell'allegato o come definito dal LUC e sono in possesso almeno delle seguenti competenze: a) capacità di applicare procedure operative (procedure normali, di contingenza e di emergenza, pianificazione del volo, ispezioni pre-volo e post-volo); b) capacità di gestire la comunicazione aeronautica; c) capacità di gestire la traiettoria di volo e l'automazione degli aeromobili senza equipaggio; d) capacità di leadership, predisposizione al lavoro di squadra e all'autogestione; e) capacità di risolvere problemi e prendere decisioni; f) coscienza situazionale; g) capacità di gestione del carico di lavoro; h) capacità di coordinare o di delegare, a seconda dei casi. 3.   I piloti remoti che operano nell'ambito di club o associazioni di aeromodellismo soddisfano i requisiti minimi di competenza definiti nell'autorizzazione rilasciata in conformità all'.
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