Art. 8
Norme e procedure relative alla competenza dei piloti remoti
In vigore dal 24 mag 2019
Norme e procedure relative alla competenza dei piloti remoti
1. I piloti remoti che utilizzano UAS in operazioni nella categoria «aperta» soddisfano i requisiti di competenza cui alla parte A dell'allegato.
2. I piloti remoti che utilizzano UAS in operazioni nella categoria «specifica» soddisfano i requisiti di competenza stabiliti nell'autorizzazione operativa rilasciata dall'autorità competente o nello scenario standard di cui all'appendice 1 dell'allegato o come definito dal LUC e sono in possesso almeno delle seguenti competenze:
a)
capacità di applicare procedure operative (procedure normali, di contingenza e di emergenza, pianificazione del volo, ispezioni pre-volo e post-volo);
b)
capacità di gestire la comunicazione aeronautica;
c)
capacità di gestire la traiettoria di volo e l'automazione degli aeromobili senza equipaggio;
d)
capacità di leadership, predisposizione al lavoro di squadra e all'autogestione;
e)
capacità di risolvere problemi e prendere decisioni;
f)
coscienza situazionale;
g)
capacità di gestione del carico di lavoro;
h)
capacità di coordinare o di delegare, a seconda dei casi.
3. I piloti remoti che operano nell'ambito di club o associazioni di aeromodellismo soddisfano i requisiti minimi di competenza definiti nell'autorizzazione rilasciata in conformità all'.
Storico versioni
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