Art. 9
Età minima per i piloti remoti
In vigore dal 24 mag 2019
Età minima per i piloti remoti
1. L'età minima per i piloti remoti che gestiscono un UAS in operazioni nella categoria «aperta» e «specifica» è di 16 anni.
2. Non è richiesta un'età minima per i piloti remoti che:
a)
operano nella sottocategoria A1, come specificato nell'allegato, parte A, del presente regolamento, con UAS di classe C0 di cui all'allegato, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2019/945, che è da ritenersi un giocattolo ai sensi della direttiva 2009/48/CE;
b)
utilizzano UAS costruiti da privati con una massa massima al decollo inferiore a 250 g;
c)
operano sotto la supervisione diretta di un pilota remoto che rispetta le disposizioni del paragrafo 1 e dell'.
3. Gli Stati membri possono abbassare l'età minima seguendo un approccio basato sul rischio e tenendo conto dei rischi specifici associati alle operazioni nel loro territorio:
a)
di un massimo di 4 anni per i piloti remoti che operano nella categoria «aperta»;
b)
di un massimo di 2 anni per i piloti remoti che operano nella categoria «specifica».
4. Se uno Stato membro abbassa l'età minima per i piloti remoti, questi ultimi sono autorizzati a utilizzare un UAS solo nel territorio di tale Stato membro.
5. Nell'autorizzazione rilasciata a norma dell', gli Stati membri possono stabilire un'età minima diversa per i piloti remoti che operano nell'ambito di club o associazioni di aeromodellismo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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