Art. 4

Organismo di registrazione nazionale

In vigore dal 16 mag 2019
Organismo di registrazione nazionale 1.   Ciascuno Stato membro designa un organismo di registrazione nazionale che è incaricato di coordinare l'attività di raccolta e inserimento dei dati nell'applicazione RINF per lo Stato membro in questione. 2.   Al più tardi entro il 16 giugno 2019 ciascuno Stato membro notifica all'Agenzia l'organismo di registrazione nazionale designato ai sensi del paragrafo 1 qualora tale organismo non sia il soggetto designato ai sensi dell', paragrafo 2, della decisione di esecuzione 2014/880/UE. 3.   A decorrere dal 1o gennaio 2021, fatto salvo lo sviluppo dell'applicazione RINF di cui all', paragrafo 1, lettera a), i gestori dell'infrastruttura di ciascuno Stato membro sono incaricati della raccolta e dell'inserimento dei dati nell'applicazione RINF.
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