Art. 3

Transizione

In vigore dal 16 mag 2019
Transizione 1.   Rimangono applicabili i termini per il popolamento del registro dell'infrastruttura previsti dalla decisione di esecuzione 2014/880/UE e indicati nell'allegato del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri e l'Agenzia provvedono affinché i dati raccolti e inseriti nel registro dell'infrastruttura conformemente alla decisione di esecuzione 2014/880/UE restino disponibili e siano accessibili attraverso l'applicazione RINF.
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