Art. 5
Raccolta dati
In vigore dal 16 mag 2019
Raccolta dati
1. I gestori dell'infrastruttura garantiscono l'esattezza, la completezza, la coerenza e la tempestività dei dati inseriti nell'applicazione RINF e trasmettono dati aggiornati non appena questi sono disponibili.
2. Fino al 31 dicembre 2020 i gestori dell'infrastruttura trasmettono i dati agli organismi di registrazione. Gli organismi di registrazione trasmettono i dati all'applicazione RINF con cadenza almeno mensile tranne qualora non sia necessario alcun aggiornamento dei dati. In quest'ultimo caso gli organismi di registrazione informano l'Agenzia che non è necessario alcun aggiornamento. Un aggiornamento coincide con la pubblicazione annuale del prospetto informativo della rete.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2021, fatto salvo lo sviluppo dell'applicazione RINF di cui all', paragrafo 1, lettera a), i gestori dell'infrastruttura trasmettono i dati direttamente all'applicazione RINF non appena questi sono disponibili.
4. Le informazioni relative alle infrastrutture messe in servizio dopo il 16 giugno 2019 sono trasmesse all'applicazione RINF prima della messa in servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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