Art. 6
Sviluppi ulteriori
In vigore dal 16 mag 2019
Sviluppi ulteriori
1. Sulla base dei risultati di un'analisi costi-benefici, l'Agenzia aggiorna l'applicazione RINF entro il 1o gennaio 2021 al fine di:
a)
razionalizzare il processo di aggiornamento dei dati nell'applicazione RINF per consentire ai gestori dell'infrastruttura di aggiornare le informazioni non appena disponibili;
b)
migliorare la descrizione della rete in modo da mostrarne con precisione la geometria;
c)
fornire informazioni in merito al possibile itinerario sulla rete;
d)
fornire mezzi per segnalare alle imprese ferroviarie eventuali modifiche nell'applicazione RINF che siano per loro pertinenti.
2. Entro il 16 gennaio 2022 l'Agenzia, tenuto conto dei risultati di un'analisi costi-benefici, aggiorna l'applicazione RINF per consentire la raccolta e l'inserimento delle informazioni necessarie per il fascicolo percorso treno di cui all'appendice D2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione (3). Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio registro dell'infrastruttura fornisca le informazioni necessarie per il fascicolo percorso treno un anno dopo l'aggiornamento dell'applicazione RINF.
3. Ulteriori sviluppi dell'applicazione RINF possono creare un sistema di dati che alimenta tutti i flussi di informazioni elettroniche relativamente alla rete ferroviaria dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:777:oj#art-6