Art. 2
Applicazione RINF
In vigore dal 16 mag 2019
Applicazione RINF
1. L'Agenzia realizza e mantiene un'applicazione web («applicazione RINF») che funga da punto di accesso unico per la pubblicazione delle informazioni relative alle infrastrutture degli Stati membri ai sensi dell'articolo 49 della direttiva (UE) 2016/797.
2. L'applicazione RINF è realizzata conformemente all'allegato del presente regolamento.
3. L'Agenzia provvede affinché l'applicazione RINF sia operativa al più tardi entro il 16 giugno 2019.
4. Ciascuno Stato membro provvede affinché i dati necessari per la propria rete siano raccolti e inseriti nell'applicazione RINF entro i termini previsti dalla tabella 1 dell'allegato.
5. Ciascuno Stato membro provvede affinché i dati nell'applicazione RINF siano mantenuti aggiornati conformemente all'.
6. L'Agenzia istituisce un gruppo composto di rappresentanti degli organismi di registrazione nazionali incaricato di coordinare, monitorare e sostenere il popolamento dell'applicazione RINF.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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