Art. 1

Specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura

In vigore dal 16 mag 2019
Specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura 1.   Le specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura di cui all'articolo 49 della direttiva (UE) 2016/797 sono definite nell'allegato del presente regolamento. 2.   Ciascuno Stato membro provvede affinché i valori dei parametri della propria rete ferroviaria siano informatizzati e salvati in un'applicazione elettronica conforme alle specifiche comuni del presente regolamento.
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