Art. 4
Norme e obblighi relativi ai certificati di sicurezza, alle autorizzazioni di sicurezza e alle licenze
In vigore dal 25 mar 2019
Norme e obblighi relativi ai certificati di sicurezza, alle autorizzazioni di sicurezza e alle licenze
1. I certificati di sicurezza, le autorizzazioni di sicurezza e le licenze disciplinati dall' del presente regolamento sono soggetti alle norme ad esse applicabili in conformità della direttiva 2004/49/CE, della direttiva (UE) 2016/798 a decorrere dalla data in cui esso diventa applicabile a tali autorizzazioni, della direttiva 2012/34/UE e della direttiva 2007/59/CE, nonché degli atti delegati e di esecuzione adottati in virtù delle suddette direttive.
2. I titolari dei certificati di sicurezza, delle autorizzazioni di sicurezza e delle licenze di cui all', paragrafo 2, e, se del caso, l'autorità che le ha rilasciate, se diversa dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza sul cui territorio è situata l'infrastruttura nell'Unione o nelle cui competenze rientrano le stazioni e i terminal di frontiera elencati nell'allegato, collaborano con tale autorità nazionale preposta alla sicurezza e le forniscono tutte le informazioni e i documenti pertinenti.
3. Qualora le informazioni o i documenti non siano stati forniti entro i termini fissati nelle richieste avanzate dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione, previa notifica dell'autorità nazionale in questione, adotta atti di esecuzione al fine di revocare il beneficio conferito al titolare a norma dell'. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
4. I titolari dei certificati di sicurezza, delle autorizzazioni di sicurezza e delle licenze di cui all', paragrafo 2, lettere a), b e d), del presente regolamento informano senza ritardo la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie in merito ad eventuali azioni, intraprese da altre autorità competenti preposte alla sicurezza, che possano contrastare con i loro obblighi derivanti dal presente regolamento, dalla direttiva 2004/49/CE, dalla direttiva 2007/59/CE o dalla direttiva (UE) 2016/798.
I titolari delle licenze di cui all', paragrafo 2, lettera c), informano senza ritardo la Commissione in merito ad eventuali azioni intraprese da altre autorità competenti che possano contrastare con i loro obblighi derivanti dal presente regolamento o ai sensi della 2012/34/UE.
5. Prima di revocare i benefici conferiti ai sensi dell', la Commissione informa a tempo debito l'autorità nazionale preposta alla sicurezza di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità che ha rilasciato i certificati di sicurezza, le autorizzazioni di sicurezza e le licenze di cui all', paragrafo 2, e i titolari di tali certificati, autorizzazioni e licenze in merito alla sua intenzione di procedere a tale revoca e dà loro la possibilità di presentare osservazioni.
6. Per quanto riguarda le licenze di cui all', paragrafo 2, lettera c), ai fini dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, i riferimenti a un'autorità nazionale preposta alla sicurezza si intendono fatti a un'autorità preposta al rilascio delle licenze di cui all', punto 15), della direttiva 2012/34/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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