Art. 3
Validità delle autorizzazioni di sicurezza, dei certificati di sicurezza, delle licenze di esercizio e delle licenze dei macchinisti
In vigore dal 25 mar 2019
Validità delle autorizzazioni di sicurezza, dei certificati di sicurezza, delle licenze di esercizio e delle licenze dei macchinisti
1. Le autorizzazioni di sicurezza di cui all', paragrafo 2, lettera a), e i certificati di sicurezza di cui all', paragrafo 2, lettera b), rimangono valide per nove mesi dalla data di applicazione del presente regolamento. I certificati di sicurezza di cui all', paragrafo 2, lettera b), sono validi unicamente al fine del raggiungimento delle stazioni e dei terminali di frontiera di cui all'allegato del presente regolamento, provenienti dal Regno Unito o in partenza da tali stazioni e terminali nel Regno Unito.
2. Le licenze di cui all', paragrafo 2, lettera c), rimangono valide per nove mesi dalla data di applicazione del presente regolamento. In deroga all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, tali licenze sono valide unicamente sul territorio situato tra le stazioni e i terminali di frontiera di cui all'allegato del presente regolamento e il Regno Unito.
3. Le licenze di cui all', paragrafo 2, lettera d), rimangono valide per nove mesi dalla data di applicazione del presente regolamento per i macchinisti che operano sul territorio situato tra le stazioni e i terminali di frontiera di cui all'allegato del presente regolamento e il Regno Unito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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