Art. 2
Definizioni
In vigore dal 25 mar 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le pertinenti definizioni di cui alle direttive 2004/49/CE, 2007/59/CE e 2012/34/UE e agli atti di esecuzione adottati in virtù di tali direttive. Ai fini del presente regolamento, le pertinenti definizioni di cui alla direttiva (UE) 2016/798 e di qualsiasi atto delegato e di esecuzione adottato a norma di tale direttiva si applicano a decorrere dalla data in cui tale direttiva diventa applicabile alle autorizzazioni e ai certificati di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b).
Storico versioni
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