Art. 5

Controllo della conformità con il diritto dell'Unione

In vigore dal 25 mar 2019
Controllo della conformità con il diritto dell'Unione 1.   L'autorità nazionale preposta alla sicurezza di cui all', paragrafo 2, vigila sugli standard di sicurezza delle ferrovie applicati alle imprese ferroviarie stabilite nel Regno Unito utilizzando l'infrastruttura transfrontaliera di cui all', paragrafo 2, lettera a), e applicate a tale infrastruttura transfrontaliera. Inoltre, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza verifica che i gestori dell'infrastruttura soddisfino i requisiti di sicurezza stabiliti dal diritto dell'Unione e che i macchinisti che operano sul territorio sotto la sua giurisdizione soddisfino i requisiti stabiliti nelle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza trasmette alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie relazioni al riguardo, corredate se del caso di una raccomandazione affinché la Commissione agisca conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. L'autorità preposta al rilascio delle licenze di cui all', paragrafi 2 e 6 del presente regolamento verifica se i requisiti di cui agli articoli da 19 a 22 della direttiva 2012/34/UE continuano a essere soddisfatti in relazione alle imprese ferroviarie autorizzate dal Regno Unito di cui all', paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento. 2.   La Commissione, se ha dubbi giustificati sulla possibilità che gli standard di sicurezza applicati al funzionamento dei servizi ferroviari transfrontalieri e all'esercizio dell'infrastruttura che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento o della parte dell'infrastruttura situata nel Regno Unito, non siano in linea con le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, adotta senza indebito ritardo atti di esecuzione al fine di revocare il beneficio conferito al titolare a norma dell'. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. Ciò si applica, mutatis mutandis, se la Commissione ha dubbi giustificati riguardo all'applicazione dei requisiti per l'ottenimento della licenza di impresa ferroviaria o di macchinista. 3.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza o, rispettivamente, l'autorità preposta al rilascio delle licenze di cui all', paragrafi 2 e 6 può richiedere informazioni alle pertinenti autorità competenti, fissando un termine ragionevole. Qualora tali pertinenti autorità competenti non forniscano le informazioni richieste entro il termine fissato o forniscano informazioni incomplete, la Commissione, previa notifica dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza o, a seconda dei casi, dell'autorità preposta al rilascio delle licenze di cui all', paragrafi 2 e 6, adotta atti di esecuzione al fine di revocare il beneficio conferito al titolare a norma dell'. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. 4.   Prima di revocare i benefici conferiti ai sensi dell', la Commissione informa a tempo debito l'autorità nazionale preposta alla sicurezza di cui all', paragrafo 2, l'autorità che ha rilasciato i certificati di sicurezza, le autorizzazioni di sicurezza e le licenze di cui all', paragrafo 2, i titolari di tali certificati, autorizzazioni e licenze nonché l'autorità nazionale preposta alla sicurezza e l'autorità preposta al rilascio delle licenze del Regno Unito in merito alla sua intenzione di procedere a tale revoca e dà loro la possibilità di presentare osservazioni.
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