Art. 6
Consultazione e cooperazione
In vigore dal 25 mar 2019
Consultazione e cooperazione
1. Le autorità competenti degli Stati membri consultano le autorità competenti del Regno Unito e cooperano con esse nella misura necessaria a garantire l'attuazione del presente regolamento.
2. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione senza indebito ritardo tutte le informazioni ottenute conformemente al paragrafo 1 o qualsiasi altra informazione pertinente ai fini dell'attuazione del presente regolamento.
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