Art. 17
Procedure di cooperazione tra autorità competenti
In vigore dal 14 mar 2019
Procedure di cooperazione tra autorità competenti
1. Quando l'autorità competente dello Stato membro in cui è diffusa la pubblicità ritiene che il contenuto della pubblicità sia non conforme alle informazioni nel prospetto, essa può chiedere l'assistenza dell'autorità competente dello Stato membro di origine. Su richiesta, l'autorità competente dello Stato membro in cui è diffusa la pubblicità comunica quanto segue all'autorità competente dello Stato membro di origine:
a)
le ragioni per cui ritiene che il contenuto della pubblicità sia non conforme alle informazioni contenute nel prospetto;
b)
la pubblicità in questione e, se del caso, la relativa traduzione nella lingua del prospetto o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.
2. L'autorità competente dello Stato membro di origine trasmette il prima possibile all'autorità competente dello Stato membro in cui la pubblicità è stata diffusa i risultati della sua valutazione della conformità della pubblicità con le informazioni nel prospetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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