Art. 16

Informazioni sulle offerte di titoli

In vigore dal 14 mar 2019
Informazioni sulle offerte di titoli 1.   Le informazioni sull'offerta pubblica di titoli o sull'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato diffuse oralmente o per iscritto, a fini pubblicitari o per altri scopi: a) non contraddicono le informazioni nel prospetto; b) non rimandano a informazioni che contraddicano le informazioni nel prospetto; c) non presentano le informazioni contenute nel prospetto in modo sostanzialmente distorto, tra l'altro dando minore rilievo agli aspetti negativi delle informazioni rispetto a quelli positivi, omettendo o presentando selettivamente determinate informazioni; d) non riportano misurazioni alternative delle prestazioni, a meno che le stesse misurazioni siano riportate anche nel prospetto. 2.   Ai fini del paragrafo 1, per «informazioni nel prospetto» si intendono le informazioni incluse nel prospetto, se già pubblicato, o le informazioni da includere nel prospetto, se sarà pubblicato in data successiva. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera d), per «misurazioni alternative delle prestazioni» si intendono misurazioni finanziarie delle performance finanziarie storiche o future, della situazione finanziaria o dei flussi finanziari diverse dalle misurazioni finanziarie stabilite dalla disciplina applicabile in materia di informativa finanziaria.
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