Art. 18
Pubblicazione di un supplemento al prospetto
In vigore dal 14 mar 2019
Pubblicazione di un supplemento al prospetto
1. Un supplemento al prospetto è pubblicato quando:
a)
uno dei seguenti soggetti pubblica un nuovo bilancio di esercizio sottoposto a revisione:
i)
l'emittente, quando il prospetto si riferisce a titoli di capitale;
ii)
l'emittente delle azioni sottostanti o di altri valori mobiliari sottostanti equivalenti ad azioni, per i titoli di cui all', paragrafi 2 e 3, o all', paragrafo 2, del regolamento delegato 2019/980;
iii)
l'emittente delle azioni sottostanti i certificati rappresentativi di cui agli del regolamento delegato 2019/980;
b)
un emittente ha pubblicato una previsione o una stima sugli utili successivamente all'approvazione del prospetto, quando una previsione o una stima sugli utili deve essere inclusa nel prospetto a norma del regolamento delegato 2019/980;
c)
nel prospetto è inclusa una modifica o una revoca di una previsione o di una stima sugli utili;
d)
vi è un cambiamento nell'assetto di controllo di uno dei seguenti soggetti:
i)
l'emittente, quando il prospetto si riferisce a titoli di capitale;
ii)
l'emittente delle azioni sottostanti o di altri valori mobiliari sottostanti equivalenti ad azioni, quando il prospetto si riferisce ai titoli di cui all', paragrafi 2 e 3, o all', paragrafo 2, del regolamento delegato 2019/980;
iii)
l'emittente delle azioni sottostanti i certificati rappresentativi di cui agli del regolamento delegato 2019/980;
e)
un terzo lancia una nuova offerta pubblica di acquisto, quale definita all', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), o il risultato dell'offerta pubblica di acquisto viene reso noto in merito ai seguenti tipi di titoli:
i)
le azioni dell'emittente, quando il prospetto si riferisce a titoli di capitale;
ii)
le azioni dell'emittente delle azioni sottostanti o di altri valori mobiliari sottostanti equivalenti ad azioni, quando il prospetto si riferisce ai titoli di cui all', paragrafi 2 e 3, o all', paragrafo 2, del regolamento delegato 2019/980;
iii)
le azioni dell'emittente delle azioni sottostanti i certificati rappresentativi quando un prospetto è redatto conformemente agli del regolamento delegato 2019/980;
f)
la dichiarazione relativa al capitale circolante inclusa nel prospetto diventa sufficiente o insufficiente per soddisfare i requisiti attuali a carico dell'emittente in relazione
i)
ai titoli di capitale;
ii)
ai titoli convertibili o scambiabili di cui all', paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato 2019/980;
iii)
ai certificati rappresentativi emessi su azioni di cui agli del regolamento delegato 2019/980;
g)
l'emittente chiede l'ammissione alla negoziazione in almeno un altro mercato regolamentato in almeno un altro Stato membro oppure intende presentare un'offerta pubblica di titoli in almeno un altro Stato membro non indicato nel prospetto;
h)
per il prospetto riferito ai titoli di capitale o ad altri titoli di cui all', paragrafi 2 e 3, o all', paragrafo 2, del regolamento delegato 2019/980, un nuovo impegno finanziario significativo può verosimilmente dar luogo ad una variazione significativa dei valori lordi ai sensi dell', lettera e), dello stesso regolamento delegato;
i)
è aumentato l'importo nominale aggregato del programma di offerta.
Storico versioni
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