Art. 19

Caricamento di documenti e dei dati di accompagnamento

In vigore dal 14 mar 2019
Caricamento di documenti e dei dati di accompagnamento Quando carica sul portale di notifica i documenti di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1129, l'autorità competente assicura che i documenti siano in un formato elettronico consultabile che non possa essere modificato e che siano accompagnati dai dati relativi agli stessi documenti di cui alle tabelle dell'allegato VII del presente regolamento in un formato comune XML.
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