Art. 14
Contenuto obbligatorio
In vigore dal 14 mar 2019
Contenuto obbligatorio
1. La pubblicità diffusa presso i potenziali investitori al dettaglio comprende i seguenti elementi:
a)
la parola «pubblicità», ben in evidenza. Qualora una pubblicità sia diffusa in forma orale, lo scopo della comunicazione è chiaramente indicato all'inizio del messaggio;
b)
una dichiarazione attestante che l'approvazione del prospetto non dovrebbe essere intesa come approvazione dei titoli offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, quando la pubblicità contiene un riferimento al prospetto approvato dall'autorità competente;
c)
una raccomandazione che invita i potenziali investitori a leggere il prospetto prima di prendere una decisione di investimento, in modo da comprendere appieno i potenziali rischi e benefici connessi con la decisione di investire nei titoli, quando la pubblicità contiene un riferimento al prospetto approvato dall'autorità competente;
d)
la segnalazione di comprensibilità a norma dell', paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), quando
i)
la pubblicità si riferisce a titoli complessi diversi dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), punti i), ii) e vi), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7);
ii)
la segnalazione di comprensibilità è o sarà inclusa nella nota di sintesi del prospetto.
2. Il formato e la lunghezza della pubblicità in forma scritta diffusa presso i potenziali investitori al dettaglio sono sufficientemente diversi da quelli del prospetto da impedire possibili confusioni con il prospetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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