Art. 13
Individuazione del prospetto
In vigore dal 14 mar 2019
Individuazione del prospetto
Quando l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato è soggetto all'obbligo di redigere il prospetto, la pubblicità individua chiaramente il prospetto
a)
indicando chiaramente il sito web in cui il prospetto è o sarà pubblicato, quando la pubblicità è diffusa in forma scritta e con mezzi diversi dai mezzi elettronici;
b)
includendo un collegamento ipertestuale al prospetto e alle pertinenti condizioni definitive del prospetto di base, quando la pubblicità è diffusa in forma scritta per via elettronica, o inserendo un collegamento ipertestuale alla pagina del sito web in cui il prospetto sarà pubblicato, se il prospetto non è stato ancora pubblicato;
c)
includendo informazioni accurate sul luogo in cui il prospetto può essere ottenuto, nonché informazioni accurate sull'offerta di titoli o sull'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a cui si riferisce, quando la pubblicità è diffusa in una forma o con mezzi non contemplati alla lettera a) o b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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